Lo ha deciso il Tar del Lazio con un’unica sentenza nella quale ha unito le motivazioni di entrambi ricorsi, riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva
Sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi amministrativi proposti dalla curatela del fallimento della società Football Club Bari 1908 Spa e da F.C. Bari 1908 Spa per contestate il mancato rilascio della licenza nazionale con conseguente non ammissione al campionato di Serie B di calcio 2018/2019.
Per quanto riguarda il ricorso proposto dalla Curatela fallimentare della F.C. Bari, il Tar ha rilevato che «la mancata impugnativa della determinazione della Co.Vi.So.C., nel termine perentorio del 16 luglio 2018 avanti alla stessa, determina l’inammissibilità del ricorso avanti al Collegio di Garanzia, attesa l’inoppugnabilità dell’atto presupposto alla decisione di diniego della Licenza Nazionale e di non ammissione al Campionato di Serie B, come anche, conseguentemente, a questo Tar».
Per quanto riguarda il ricorso proposto dalla F.C. Bari, il Tar ha evidenziato che «a seguito del fallimento dichiarato a gennaio 2019, il ricorso della società è inammissibile per carenza di capacità processuale in capo alla suddetta società».