Nella giornata successiva all’accesissimo scontro diretto arrivano le sanzioni del Giudice Sportivo di Serie C
Il Giudice Sportivo di Serie C emette i suoi verdetti in relazione a quanto accaduto nella 17^ giornata di campionato. Tante le decisioni relative all’accesissimo scontro diretto tra Avellino e Bari: multe di entità differente per entrambe le società e squalifica di una giornata per il tecnico irpino Piero Braglia.
Di seguito, quanto riferito dal comunicato ufficiale:
AMMENDA € 5000 AVELLINO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: I – nell’avere, prima dell’inizio della partita, acceso e lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze, più di cinque bengala; II – nell’avere, prima dell’inizio della partita, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco otto petardi di elevata potenza; III – nell’avere, al 43°circa del secondo tempo, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco un petardo di elevata potenza; B) per avere i suoi sostenitori, al 18°minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).
AMMENDA € 1000 BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 41°minuto circa del secondo tempo e al fischio finale della partita, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco due petardi di elevata potenza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BRAGLIA PIERO (AVELLINO)