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Bari multato per violazione dei protocolli sanitari: ammende anche per Sudtirol, Piacenza e Triestina

Sanzionati su segnalazione della Procura Federale il presidente Luigi De Laurentiis, il Responsabile Sanitario Emanuele Caputo e, per responsabilità diretta, lo stesso club barese

Bari, Sudtirol, Piacenza Triestina sono state multate a vario titolo per violazione dei protocolli sanitari su segnalazione della Procura Federale. Di seguito, il comunicato relativo al club biancorosso:

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 418 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi DE LAURENTIIS, Emanuele CAPUTO, e della società S.S.C. BARI S.p.A., avente ad
oggetto la seguente condotta:

LUIGI DE LAURENTIIS, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società S.S.C. Bari S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 07/09/20, al test eseguito in data 04/11/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 20/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone pre-gara il giorno della partita disputata contro la Juve Stabia in data 08/11/20, stante l’accertata positività dei calciatori D’Orazio Tommaso e Minelli Lorenzo al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone pre-gara il giorno della partita disputata contro la Ternana in data 15/11/20, stante l’accertata positività del tecnico Auteri Gaetano al tampone del 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività dei calciatori D’Orazio Tommaso e Minelli Lorenzo al tampone del 04/11/20 ed all’accertata positività del tecnico Auteri Gaetano al tampone del 09/11/20;

EMANUELE CAPUTO Responsabile Sanitario tesserato per la società S.S.C. Bari S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 07/09/20, al test eseguito in data 04/11/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 20/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone pre-gara il giorno della partita disputata contro la Juve Stabia in data 08/11/20, stante l’accertata positività dei calciatori D’Orazio Tommaso e Minelli Lorenzo al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone pre-gara il giorno della partita disputata contro la Ternana in data 15/11/20, stante l’accertata positività del tecnico Auteri Gaetano al tampone del 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività dei calciatori D’Orazio Tommaso e Minelli Lorenzo al tampone del 04/11/20 ed all’accertata positività
del tecnico Auteri Gaetano al tampone del 09/11/20;

S.S.C. BARI S.p.A, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1  e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi DE LAURENTIIS, in proprio e, in qualità di Legale rappresentante, per conto della società S.S.C. BARI S.p.A., e dal Sig. Emanuele CAPUTO;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 660,00 (seicentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Luigi DE LAURENTIIS, di € 660,00 (seicentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Emanuele CAPUTO, e di € 875,00 (ottocentosettantacinque/00) di ammenda per la società S.C. BARI S.p.A.;
  • si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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